Art. 4 
 
 
                    Accertamento delle competenze 
 
  1. Al completamento del corso ogni  candidato  sostiene  un  esame,
consistente in  una  prova  teorico-pratica,  che  verra'  svolta  al
termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un
Ufficiale  ovvero  da  un   Sottufficiale   del   ruolo   marescialli
appartenente al Corpo delle capitanerie di  porto  e  da  due  membri
costituiti dal direttore del corso e  da  un  istruttore  che  svolge
anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il
candidato dovra' dimostrare di  aver  acquisito  l'abilita'  pratica,
nello  svolgimento  delle  operazioni  di  preparazione  all'imbarco,
ammaino,  conduzione  e  recupero  per  ogni  mezzo  di   salvataggio
(imbarcazione,  battello  di  emergenza  e  zattere).  Per  la  prova
scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova  si
intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di  21  (21/30).
Per la prova pratica,  il  giudizio  di  valutazione  sara'  espresso
secondo la scala tassonomica riportata in allegato  D  e  si  intende
superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala
numerica 6). Per accedere alla prova pratica il candidato  deve  aver
superato la prova scritta. L'esame e' superato se entrambe  le  prove
avranno esito favorevole. 
  3. Al candidato che supera l'esame,  e'  rilasciato  un  attestato,
secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.