Art. 5 
 
 
           Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo 
                abilitato per i mezzi di salvataggio 
 
  1.  Il  certificato  di  marittimo  abilitato  per   i   mezzi   di
salvataggio,  come  da  modello  in   allegato   F,   e'   rilasciato
dall'Ufficio  di  iscrizione  del  marittimo,  previa  verifica   del
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
  2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio
ha validita' quinquennale. 
  3.  Per  ottenere  il  rinnovo,  entro  la  data  di  scadenza  del
certificato occorre  dimostrare  di  aver  mantenuto  il  livello  di
addestramento  richiesto,  mediante  la  frequenza  di  un  corso  di
aggiornamento (refresher training) secondo il  programma  di  cui  al
successivo  art.  6.  La  data  di  scadenza  del  certificato  cosi'
rinnovato  decorrera'  dalla  data  di  completamento  del  corso  di
aggiornamento. 
  4.  Il  rinnovo  del  certificato  e'  effettuato  dall'Ufficio  di
iscrizione  del  marittimo,  mediante  l'annotazione  sul  retro  del
certificato MAMS dell'estensione di  validita'  di  ulteriori  cinque
anni,  previa  esibizione  dell'attestato  o   degli   attestati   di
aggiornamento dell'addestramento (refresher training).