Art. 6 Aggiornamento dell'addestramento (Refresher training) 1. L'aggiornamento dell'addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, della durata di almeno 12 ore, e' effettuato in maniera completa a terra, presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso, secondo il programma di cui all'allegato G, oppure parte a terra della durata di almeno 6 ore (secondo il programma di cui all'allegato G1) e parte a bordo (secondo il programma di cui all'allegato G2). Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 (venti) persone in ragione al numero degli istruttori, secondo i criteri di cui al comma 3, dell'art. 3, e delle attrezzature disponibili. 2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento. 3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello allegato H ai candidati risultati idonei. 4. Gli addestramenti di cui al programma in allegato G2, quale completamento del percorso dell'aggiornamento, sono svolti a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilita' della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare uno o piu' «responsabili dell'addestramento» che organizzano e svolgono l'addestramento a bordo. Gli stessi devono aver frequentato il corso di addestramento di cui al presente decreto e non devono essere membri dell'equipaggio. 5. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attivita' operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente. 6. Al termine dell'addestramento effettuato a bordo, il responsabile dell'addestramento rilascia una attestazione come da modello allegato I. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2016 Il Comandante generale: Melone