Art. 6 
 
 
                  Aggiornamento dell'addestramento 
                        (Refresher training) 
 
  1. L'aggiornamento dell'addestramento di marittimo abilitato per  i
mezzi di salvataggio, della durata di almeno 12 ore, e' effettuato in
maniera completa a  terra,  presso  gli  istituti,  enti  o  societa'
riconosciuti idonei allo svolgimento del corso, secondo il  programma
di cui all'allegato G, oppure parte a terra della durata di almeno  6
ore (secondo il programma di cui all'allegato G1)  e  parte  a  bordo
(secondo il programma di cui all'allegato G2).  Allo  stesso  possono
essere ammessi un numero massimo di 20 (venti) persone in ragione  al
numero degli istruttori,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  3,
dell'art. 3, e delle attrezzature disponibili. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere  il  corso  di
aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando
generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,   nonche'   alla
Capitaneria  di  porto   competente   per   territorio   secondo   le
disposizioni in  vigore  relative  all'organizzazione  dei  corsi  di
addestramento. 
  3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore  del  corso,
responsabile  dell'aggiornamento  stesso,  redige  un   verbale   dei
partecipanti al  corso  e  rilascia  un  attestato  come  da  modello
allegato H ai candidati risultati idonei. 
  4. Gli addestramenti di cui al  programma  in  allegato  G2,  quale
completamento del percorso dell'aggiornamento, sono  svolti  a  bordo
della nave, sotto la supervisione e responsabilita'  della  Compagnia
di navigazione, come definita dal decreto legislativo del  12  maggio
2015, n. 71,  che  a  tal  fine  provvede  a  designare  uno  o  piu'
«responsabili  dell'addestramento»   che   organizzano   e   svolgono
l'addestramento a bordo. Gli stessi devono aver frequentato il  corso
di addestramento di cui al  presente  decreto  e  non  devono  essere
membri dell'equipaggio. 
  5. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i  periodi  di
tempo dedicati  allo  svolgimento  dell'addestramento  a  bordo,  non
interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la
normativa vigente. 
  6.  Al  termine   dell'addestramento   effettuato   a   bordo,   il
responsabile dell'addestramento rilascia  una  attestazione  come  da
modello allegato I. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2016 
 
                                       Il Comandante generale: Melone