Art. 2 
 
 
                  Modalita' e termini di attuazione 
 
  1. Entro il  termine  di  centottanta  giorni  dall'adozione  della
presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello
schema di regolamento edilizio  tipo  e  delle  definizioni  uniformi
nonche'  all'integrazione  e  modificazione,  in   conformita'   alla
normativa  regionale  vigente,  della  raccolta  delle   disposizioni
sovraordinate  in  materia  edilizia.  Con  il   medesimo   atto   di
recepimento,  le  regioni,  nel  rispetto  della  struttura  generale
uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono
specificare  e/o  semplificare  l'indice.   Le   regioni,   altresi',
individuano,  alla  luce  della  normativa  regionale   vigente,   le
definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali  contenute
negli strumenti urbanistici e, ove  necessario,  in  via  transitoria
possono dettare indicazioni  tecniche  di  dettaglio  ai  fini  della
corretta interpretazione di tali  definizioni  uniformi  in  fase  di
prima  applicazione.  L'atto  di  recepimento  regionale   stabilisce
altresi' i metodi, le procedure e i tempi, comunque non  superiori  a
centottanta  giorni,  da  seguire  per  l'adeguamento  comunale,  ivi
comprese specifiche norme transitorie volte a  limitare  i  possibili
effetti dell'adeguamento sui procedimenti  in  itinere  (permessi  di
costruire,  Scia,  sanatone,  piani   attuativi,   progetti   unitari
convenzionati). 
  2. Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si  impegnano
ad  utilizzare  le  definizioni  uniformi  nei  propri  provvedimenti
legislativi e regolamentari, che saranno adottati  dopo  la  data  di
sottoscrizione della presente intesa, fermo restando quanto  previsto
dal comma 3. 
  3.  Entro  il  termine  stabilito  dalla   regioni   nell'atto   di
recepimento  regionale  e  comunque  non  oltre  centottanta   giorni
decorrenti dal medesimo atto di  recepimento,  i  comuni  adeguano  i
propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento
edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente  specificati  e
integrati a livello regionale. Decorso il termine  di  cui  al  primo
periodo entro il quale i comuni sono  tenuti  ad  adeguare  i  propri
regolamenti  edilizi,  le  definizioni  uniformi  e  le  disposizioni
sovraordinate  in  materia  edilizia  trovano  diretta  applicazione,
prevalendo sulle disposizioni comunali  con  esse  incompatibili.  In
caso di mancato  recepimento  regionale  i  comuni  possono  comunque
provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio  tipo  e
relativi allegati. 
  4. Il  recepimento  delle  definizioni  uniformi  non  comporta  la
modifica delle previsioni dimensionali  degli  strumenti  urbanistici
vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente
ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa. 
  5.  Laddove  al  momento  della  sottoscrizione  dell'intesa  siano
vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali
i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica ai contenuti delle  normative  regionali,
il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio  tipo  e
relativi allegati, avviene entro  il  medesimo  termine,  secondo  le
modalita' di gestione della fase transitoria definite  dalle  regioni
stesse.