Art. 2
Modalita' e termini di attuazione
1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della
presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello
schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi
nonche' all'integrazione e modificazione, in conformita' alla
normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni
sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di
recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale
uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono
specificare e/o semplificare l'indice. Le regioni, altresi',
individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le
definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute
negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria
possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della
corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di
prima applicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce
altresi' i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a
centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi
comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili
effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di
costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari
convenzionati).
2. Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano
ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti
legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di
sottoscrizione della presente intesa, fermo restando quanto previsto
dal comma 3.
3. Entro il termine stabilito dalla regioni nell'atto di
recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni
decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i
propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento
edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e
integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo
periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni
sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione,
prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In
caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque
provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e
relativi allegati.
4. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la
modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici
vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente
ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.
5. Laddove al momento della sottoscrizione dell'intesa siano
vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali
i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali,
il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e
relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le
modalita' di gestione della fase transitoria definite dalle regioni
stesse.