Art. 3
Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni
1. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a
realizzare attivita' di monitoraggio sull'attuazione del regolamento
edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di
tali attivita' e' istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal
Governo le regioni e l'ANCI.
2. Sulla base degli esiti dell'attivita' di monitoraggio, si
procede, ove necessario all'aggiornamento, previo accordo tra i
soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello schema di
regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.
3. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano
altresi' all'aggiomamento della raccolta delle disposizioni
sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento e' effettuato a
cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria
competenza e di ciascuna regione ordinaria per le rispettive parti ed
e' pubblicato sul sito web della regione e sul sito della Presidenza
del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni, si impegnano
altresi' a proseguire in modo condiviso attivita' sistematiche di
semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia
edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la
semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o
linee guida, uniformita' all'interpretazione e all'attuazione delle
norme vigenti in materia edilizia.
Roma, 20 ottobre 2016
Il Presidente: Costa
Il segretario: Naddeo