Art. 3 Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni 1. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a realizzare attivita' di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attivita' e' istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo le regioni e l'ANCI. 2. Sulla base degli esiti dell'attivita' di monitoraggio, si procede, ove necessario all'aggiornamento, previo accordo tra i soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi. 3. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano altresi' all'aggiomamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento e' effettuato a cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna regione ordinaria per le rispettive parti ed e' pubblicato sul sito web della regione e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni, si impegnano altresi' a proseguire in modo condiviso attivita' sistematiche di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformita' all'interpretazione e all'attuazione delle norme vigenti in materia edilizia. Roma, 20 ottobre 2016 Il Presidente: Costa Il segretario: Naddeo