Art. 2 
 
 
                   Informativa e consenso allo SNE 
 
  1. Lo SNE e' effettuato, previa idonea informativa di cui al  comma
2, fornita agli interessati dagli operatori del  punto  nascita.  Ove
appositi   atti    nazionali    o    regionali    non    stabiliscano
l'obbligatorieta' all'esecuzione dello SNE, deve essere acquisito  il
consenso informato all'esecuzione dello SNE e al trattamento dei dati
personali del neonato, ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n.  196,  rilasciato  dai  genitori  naturali  o  dal
soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul neonato. 
  2. L'informativa, redatta a cura delle regioni e province  autonome
in un linguaggio facilmente comprensibile  e  tradotta  nelle  lingue
maggiormente diffuse nel territorio, deve precisare sinteticamente  e
in modo colloquiale quali sono gli scopi e le modalita' dello SNE; il
carattere  facoltativo  oppure  obbligatorio   della   procedura   di
screening; le specifiche finalita' perseguite (cura e, qualora lo SNE
dia  esito  positivo,   consulenza   genetica);   le   modalita'   di
effettuazione  del  test  e  le   malattie   testate;   i   risultati
conseguibili, ivi comprese eventuali notizie inattese conosciute  per
effetto della diagnostica differenziale delle malattie  di  cui  alla
tabella 3 allegata, che  condividono  i  marker  primari  con  quelle
elencate nella tabella 1; le modalita' e i tempi di conservazione dei
campioni; l'ambito di comunicazione dei dati, specie con  riferimento
ai  laboratori  di  screening  neonatale,  ai   centri   clinici   di
riferimento e al Registro nazionale delle malattie rare, al  quale  i
dati sono comunicati tramite i registri regionali. 
  3. La raccolta del consenso informato, di  cui  al  comma  1,  deve
essere  effettuata  prima  dell'esecuzione  del test  di   screening,
secondo i contenuti di cui al  modello  all'allegato  A  al  presente
decreto, che ne costituisce un esempio. Deve  contenere  il  consenso
all'effettuazione dello screening, al trattamento  dei  dati  nonche'
alla conservazione dei campioni.