Art. 7 
 
 
           Copertura oneri economici e criteri di riparto 
 
  1. Per l'anno 2014 la somma di cinque milioni  di  euro  del  Fondo
sanitario e' ripartita tra le regioni in relazione  al  numero  medio
annuo di nati, calcolato sui nati  dell'ultimo  quinquennio,  per  la
copertura delle spese per lo SNE. 
  2. Per gli anni 2015 e 2016, la somma  di  dieci  milioni  di  euro
annui del Fondo sanitario e' ripartita secondo il criterio di cui  al
comma 1. 
  3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2  sono  destinate  e
utilizzate per il raggiungimento degli  obiettivi  quali-quantitativi
per garantire la progressiva universalita', uniformita'  e  gratuita'
dello  SNE,  dal  prelievo  del  campione   ematico   alla   conferma
diagnostica, per la presa in carico dei neonati riconosciuti affetti,
secondo le seguenti priorita': 
  a) accordi interregionali  formalizzati  per  l'ottimizzazione  del
sistema di screening neonatale di cui all'art. 4, in  relazione  alla
popolazione neonatale dei  bacini  d'utenza,  fermo  restando  quanto
previsto dal Decreto 70/2015 sugli standard  relativi  all'assistenza
ospedaliera; 
  b)  innovazioni  organizzative  e  incremento   dell'efficienza   e
dell'efficacia del sistema di  screening  neonatale  e  miglioramento
della tempestivita' diagnostica, ivi compreso il potenziamento  della
rete per il trasporto dei campioni dai punti nascita ai laboratori di
screening neonatale.