IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico» e, in particolare, l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-septies; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35 e 52, comma 1-bis; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'art. 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Ritenuta la necessita' di procedere all'individuazione dei criteri e delle modalita' che regolano le procedure di assunzione di 1000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; Ritenuto che, nell'attuazione del predetto decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, devono trovare prioritaria considerazione le finalita' di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, avuto riguardo alle esigenze di informatizzazione e a quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari; Considerate le graduatorie di concorsi pubblici in corso di validita' alla data del presente decreto; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, per lo svolgimento delle procedure di assunzione e' autorizzata la spesa nel limite di 5.606.324 per l'anno 2016 e di 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le procedure di assunzione da parte del Ministero della giustizia (di seguito «Ministero») di un contingente di 1000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonche' le ulteriori procedure assunzionali per il contingente di personale che il Ministero e' autorizzato ad assumere ai sensi dell'art. 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge n. 117 del 2016. 2. Ai fini di cui al comma 1, con il presente decreto sono determinati il fabbisogno assunzionale in relazione ai profili professionali e alle rispettive carenze in dotazione organica, i criteri di individuazione delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2016, le priorita' di scorrimento, nonche' i criteri generali e le modalita' cui conformare le procedure selettive e concorsuali. 3. Le procedure selettive e per pubblico concorso, per titoli ed esami, sono disposte, a decorrere dal 21 novembre 2016, con uno o piu' provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero in relazione ai profili resi disponibili, nel rispetto dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del presente decreto e, per quanto compatibile, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.