Art. 3 Ripartizione del contingente 1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalita' nonche' delle disponibilita' riscontrate nelle graduatorie vigenti corrispondenti ai predetti fabbisogni, la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 117 del 2016, e' determinata nel modo seguente: a) 200 posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validita', cosi' ripartiti: 1) 115 per Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2; 2) 55 per Funzionario informatico, Area funzionale III, fascia retributiva F1; 3) 30 per Funzionario contabile, Area funzionale III, fascia retributiva F1; b) 800 posti destinati all'assunzione con procedure selettive e di concorso pubblico del profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 5, i posti che non trovano copertura con la procedura di scorrimento disposta nel limite del contingente di cui al comma 1, lettera a), possono essere resi disponibili nelle procedure disposte con il bando di cui all'art. 1, comma 3, ove possibile, ed in ogni caso con le ulteriori procedure di assunzione disposte in attuazione dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 117 del 2016.