Art. 4 
 
 
                    Criteri per l'individuazione 
              delle graduatorie oggetto di scorrimento 
 
  1. Le graduatorie  oggetto  di  scorrimento  sono  individuate  tra
quelle  in  corso   di   validita'   per   concorsi   banditi   dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie  e  dagli  enti  pubblici  non
economici nazionali, comprese quelle  relative  ai  concorsi  banditi
tramite la commissione per l'attuazione del progetto Ripam, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994 e  successive  integrazioni.
In via sussidiaria, se le graduatorie di cui  al  periodo  precedente
non risultano idonee a coprire i posti destinati  alle  procedure  di
assunzione mediante scorrimento di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
a), il Ministero  puo'  individuare  anche  graduatorie  di  concorsi
banditi da regioni ed enti locali esclusivamente tramite la  predetta
commissione per l'attuazione del progetto Ripam. 
  2. Nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 1 sono individuate
quelle corrispondenti alle fasce  economiche  e  ai  profili  di  cui
all'art.  3,  assicurando  che  i  titoli  richiesti  nei  rispettivi
concorsi  siano  comparabili  a  quelli   di   accesso   ai   profili
dell'Amministrazione  giudiziaria  resi  disponibili  ai  sensi   del
presente decreto. 
  3. Tra le graduatorie  oggetto  di  scorrimento,  in  relazione  ai
profili individuati dall'art. 3, e' accordata precedenza a quelle  in
corso di validita' di concorsi banditi dal Ministero della giustizia.