Art. 5 
 
 
                       Modalita' e tempistiche 
             dello scorrimento delle graduatorie vigenti 
 
  1. Le  graduatorie  dalle  quali  il  Ministero  e'  autorizzato  a
procedere  allo  scorrimento  sono  individuate  con   uno   o   piu'
provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi.  Con  i  medesimi  provvedimenti  e'  altresi'   determinato
l'ordine di priorita' di scorrimento sulla base dei criteri  indicati
dagli articoli 3 e 4. 
  2. Il Ministero invia all'amministrazione interessata la  richiesta
di scorrimento della graduatoria individuata ai sensi  del  comma  1,
indicando anche  il  termine  entro  il  quale  rendere  il  relativo
consenso. 
  3. Con il consenso di cui al comma  2,  si  determina  la  completa
utilizzabilita' della graduatoria sino all'esaurimento dei posti resi
disponibili di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). 
  4. Nel caso di mancato riscontro nel termine di cui al  comma  2  o
nel  caso  di  insufficienza  della  graduatoria  si   procede   allo
scorrimento delle altre graduatorie, secondo  l'ordine  di  priorita'
determinato ai sensi del comma 1. 
  5. Nel caso in cui i posti assegnati nei limiti del contingente per
singolo profilo, individuati ai sensi dell'art. 3, comma  1,  lettera
a), non vengano esauriti, gli stessi sono  resi  disponibili  per  lo
scorrimento  dei  restanti  profili  nel   limite   del   complessivo
contingente determinato a norma della predetta disposizione.