Art. 5 Modalita' e tempistiche dello scorrimento delle graduatorie vigenti 1. Le graduatorie dalle quali il Ministero e' autorizzato a procedere allo scorrimento sono individuate con uno o piu' provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Con i medesimi provvedimenti e' altresi' determinato l'ordine di priorita' di scorrimento sulla base dei criteri indicati dagli articoli 3 e 4. 2. Il Ministero invia all'amministrazione interessata la richiesta di scorrimento della graduatoria individuata ai sensi del comma 1, indicando anche il termine entro il quale rendere il relativo consenso. 3. Con il consenso di cui al comma 2, si determina la completa utilizzabilita' della graduatoria sino all'esaurimento dei posti resi disponibili di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). 4. Nel caso di mancato riscontro nel termine di cui al comma 2 o nel caso di insufficienza della graduatoria si procede allo scorrimento delle altre graduatorie, secondo l'ordine di priorita' determinato ai sensi del comma 1. 5. Nel caso in cui i posti assegnati nei limiti del contingente per singolo profilo, individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), non vengano esauriti, gli stessi sono resi disponibili per lo scorrimento dei restanti profili nel limite del complessivo contingente determinato a norma della predetta disposizione.