Art. 7 Preselezione e modalita' di svolgimento delle prove 1. Il Ministero si riserva la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a cinque volte il numero dei posti banditi. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla e puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. 3. Le materie, le modalita' e i tempi di svolgimento della prova preselettiva sono indicati nel bando di concorso. 4. In considerazione dell'urgenza di garantire la copertura dei posti resi disponibili in relazione alle esigenze organizzative del Ministero, per i profili dell'Area II, possono essere previste forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla. 5. La prova orale di esame consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando, con l'aggiunta di una conversazione in una lingua straniera.