Art. 9 
 
 
                  Ulteriori procedure di assunzione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle ulteriori
procedure  assunzionali  di  cui  all'art.  1,  comma  2-quater,  del
decreto-legge n. 117 del 2016. 
  2. Le procedure assunzionali di cui al comma 1 sono  avviate  entro
90 giorni dalla comunicazione della conclusione  delle  procedure  di
mobilita' di cui all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e all'art. 1,  comma  771,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e sono destinate,  in  via  prioritaria,  alla
copertura dei profili di  Funzionario  giudiziario,  Area  funzionale
III, fascia retributiva F1; Assistente giudiziario,  Area  funzionale
II, fascia retributiva F2; Assistente contabile, Area funzionale  II,
fascia retributiva F2, ferma la possibilita' della destinazione  alla
copertura di differenti profili in ragione di  sopraggiunte  esigenze
organizzative. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 ottobre 2016 
 
                                          Il Ministro della giustizia 
                                                      Orlando         
Il Ministro per la semplificazione 
   e la pubblica amministrazione 
               Madia 

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 2905