Art. 2 
 
 
                          Tariffa agevolata 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
stabilisce, con riferimento al  quantitativo  minimo  vitale  di  cui
all'art. 1, la fascia  di  consumo  annuo  agevolato  per  le  utenze
domestiche residenti; 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
prevede, per la fascia di  consumo  agevolato  di  cui  al  comma  1,
l'applicazione  di  una  tariffa  agevolata  per  tutte   le   utenze
domestiche residenti.