Art. 2 Tariffa agevolata 1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti; 2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l'applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti.