Art. 3 Utenze disagiate e Bonus H2O 1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua di cui all'art. 1 del presente decreto, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale come definite ai sensi del successivo comma 3, lettera a); 2. Il bonus acqua e' quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina: a) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati; b) le modalita' di accesso, riconoscimento ed erogazione del Bonus acqua. 4. Il bonus acqua, fatte salve le determinazioni che l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta sulla base dei commi precedenti, e' riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti prescritti, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato.