Art. 3 
 
 
                    Utenze disagiate e Bonus H2O 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale  di  acqua  di
cui all'art. 1 del presente decreto, un bonus  acqua  per  tutti  gli
utenti domestici residenti, ovvero  nuclei  familiari,  di  cui  sono
accertate le condizioni di disagio economico sociale come definite ai
sensi del successivo comma 3, lettera a); 
  2. Il bonus acqua e' quantificato in misura pari  al  corrispettivo
annuo che  l'utente  domestico  residente  in  documentato  stato  di
disagio economico sociale deve pagare relativamente  al  quantitativo
minimo vitale determinato a tariffa agevolata. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
disciplina: 
    a) le condizioni di  disagio  economico  sociale  che  consentono
all'utente, nucleo familiare, di accedere  al  bonus  acqua  in  base
all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori  dalla  stessa
regolati; 
    b) le modalita' di  accesso,  riconoscimento  ed  erogazione  del
Bonus acqua. 
  4. Il bonus acqua, fatte salve le  determinazioni  che  l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta sulla base
dei commi precedenti, e'  riconosciuto  in  bolletta  dalla  data  di
verifica dei requisiti prescritti, in  detrazione  dei  corrispettivi
dovuti per il servizio idrico integrato.