Art. 4 Metodo tariffario e articolazione tariffaria 1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel disciplinare il bonus acqua, dovra' garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: a) del criterio di progressivita', a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; b) della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio del «chi inquina paga»; c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016, n. 2901