Art. 2 Disposizioni a favore del personale della Difesa 1. Al personale appartenente alla Difesa, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 396/2016, nonche' dai commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 400/2016. 2. Al restante personale non dirigenziale appartenente alla Difesa direttamente impiegato nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalita', puo' essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016: a) per le attivita' sul territorio colpito, la corresponsione di un'indennita' onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (CFI), da attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente impiegato fuori sede e in ragione dei giorni di effettivo impiego, inclusi tutti i Volontari non in Spe nella misura del 70% del compenso previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore; b) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite. 3. Al restante personale dirigenziale della Difesa direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalita', puo' essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016: a) per le attivita' sul territorio colpito, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite; b) per l'impegno in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite. 4. Al personale non dirigenziale di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo puo' essere riconosciuta, a decorrere dal 1° ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di un'indennita' onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (CFI), ridotta del 50 %, da attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente impiegato fuori sede e in ragione dei giorni di effettivo impiego, inclusi tutti i Volontari non in Spe nella misura del 35% del compenso previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore. 5. Al personale dirigente della Difesa di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo puo' essere riconosciuta, a decorrere dal 1° ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016. 7. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 400/2016. 8. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 400/2016.