Art. 3 
 
 
Ulteriori disposizioni volte a garantire la  piena  operativita'  dei
                               Comuni 
 
  1.  Al  fine   di   garantire   l'effettivo   coordinamento   della
partecipazione  dei  comuni   italiani   alle   attivita'   volte   a
fronteggiare gli  eventi  calamitosi  in  premessa,  all'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci)  e'  riconosciuto  il  rimborso  dei
costi effettivamente sostenuti e debitamente  rendicontati,  relativi
all'indennita' di missione, alle spese di viaggio, vitto ed  alloggio
secondo  il  contratto  collettivo  nazionale  lavoro  Anci,  per  il
personale direttamente impiegato sui territori colpiti  dai  predetti
eventi sismici  nonche'  presso  la  Dicomac  ai  sensi  dell'art.  9
dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, a far data dal 24 agosto
2016 e fino al termine dello stato d'emergenza. 
  2. Restano fermi gli adempimenti in capo ad Anci previsti dall'art.
9, comma 2,  dell'ordinanza  n.  394  del  19  settembre  2016,  come
integrato dall'art. 7, comma 3 e 4,  dell'ordinanza  n.  400  del  31
ottobre 2016.