Art. 2 1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, i riferimenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. L'erogazione dell'agevolazione nella forma del contributo nella spesa, nonche' l'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta, sono subordinate alla verifica dello stato di vigenza della societa' beneficiaria.