Art. 2 Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio e' proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parita' di voti e' proclamato eletto il piu' giovane di eta'.