Art. 2 
 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato in  proporzione  al  numero  dei  componenti  i
gruppi  parlamentari,  assicurando  comunque  la   presenza   di   un
rappresentante per ciascun gruppo. 
  2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di
presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari. Per l'elezione del Presidente e' necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti  la  Commissione;  se  nessuno  riporta  tale
maggioranza si procede  immediatamente  al  ballottaggio  tra  i  due
candidati  che  hanno  ottenuto  il  maggiore  numero  di  voti.  Nel
ballottaggio e' proclamato  eletto  colui  che  ottiene  il  maggiore
numero di voti; in caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  il
piu' giovane di eta'.