Art. 4 
 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  1. Sulle materie di competenza la Commissione puo' acquisire  copie
di atti e documenti relativi a  procedimenti  e  inchieste  in  corso
presso l'autorita' giudiziaria o  altri  organi  inquirenti,  nonche'
copie  di  atti  e  documenti  relativi  a   indagini   e   inchieste
parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale  ultimo  caso  la
Commissione garantisce il  mantenimento  del  regime  di  segretezza.
L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare  la
trasmissione di copia di  atti  e  documenti  richiesti  con  decreto
motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto  ha  efficacia  per
sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni  vengono  meno,
l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a  trasmettere  quanto
richiesto. Il decreto non puo' essere  rinnovato  o  avere  efficacia
oltre la chiusura delle indagini preliminari. 
  2. La Commissione puo' ottenere, altresi', da parte degli organi  e
degli  uffici  della  pubblica  amministrazione,  copie  di  atti   e
documenti da  essi  custoditi,  prodotti  o  comunque  acquisiti,  in
materia attinente alle finalita' dell'inchiesta. 
  3. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal  segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a   procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 
  4. Il segreto funzionale riguardante  atti  e  documenti  acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416  e
416-bis  del  codice  penale  non  puo'  essere  opposto   ad   altre
Commissioni parlamentari di inchiesta.