Art. 5 
 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa  e
ogni altra persona che  collabora  con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, comma
3.