Art. 2 
 
               Indennizzi previsti per gli ovi-caprini 
 
  1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge  9
giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere  ai
proprietari degli ovini  abbattuti  perche'  infetti  da  brucellosi,
stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a  capo  per  i
capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per  i  capi
non iscritti, risulta aumentata a € 110,52 per i capi iscritti ed a €
82,39 per i capi non iscritti ai libri  genealogici,  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2016 per gli animali  abbattuti  nel  corso  dell'anno
2016. 
  2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge  9
giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere  ai
proprietari di  caprini  abbattuti  perche'  infetti  da  brucellosi,
stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a  capo  per  i
capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo  per  i  capi
non iscritti, permane invariata sia per i capi  iscritti  che  per  i
capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio
2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016. 
  3. Le indennita' di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo sono pari al 35% del relativo valore nel  caso  di  ovini  e
caprini con eta' maggiore o uguale a 6 anni, con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.