Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Le  maggiorazioni  dell'indennita'  di  abbattimento   previste
dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano  anche  ai
casi  di  reinfezione  negli  allevamenti  ufficialmente  indenni   a
condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 settembre 2016 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3937