IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96; 
  Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente  il  testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi
della predetta legge n. 488/92; 
  Visto l'art. 8-bis, della legge  3  agosto  2007,  n.  127  recante
disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di
crisi d'impresa; 
  Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del
20 ottobre 1995 e successive modifiche ed  integrazioni,  il  decreto
ministeriale del 1°  febbraio  2006  ed  il  decreto  ministeriale  3
dicembre 2008, nonche' le relative circolari applicative; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti
per la crescita del Paese ed in particolare l'art. 29, comma  2  che,
al  fine  di  conseguire  la  definitiva  chiusura  dei  procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui all'art.  1  del  decreto-legge  22
ottobre 1992, n. 415, convertito con  modificazioni  dalla  legge  19
dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data  di  entrata
in vigore del decreto-legge medesimo non  sia  stata  avanzata  dalle
imprese  destinatarie  delle   agevolazioni   alcuna   richiesta   di
erogazione  per  stato  di  avanzamento   della   realizzazione   del
programma,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  accerta,   con
provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, la  decadenza  dai  benefici  per  un  insieme  di  imprese
interessate; 
  Visto l'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale  del  1°  febbraio
2006, cosi' come modificato dal decreto interministeriale n. 460  del
2 agosto 2007, che fissa in 150 giorni dal ricevimento del decreto di
concessione da parte dei soggetti beneficiari di agevolazioni ex lege
n. 488/92, i termini per la stipula del  contratto  di  finanziamento
tra il soggetto beneficiario e il soggetto agente; 
  Considerato che da parte delle imprese di cui  all'allegato  elenco
che  costituisce  parte  integrante  e   sostanziale   del   presente
provvedimento, non  e'  stato  stipulato  il  relativo  contratto  di
finanziamento entro i termini stabiliti dal sopracitato art. 9, comma
2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 cosi' come modificati dal
decreto interministeriale n. 460 del 2 agosto 2007 o non  sono  state
richieste, per  il  tramite  delle  relative  banche  concessionarie,
erogazioni a titolo di stato di avanzamento; 
  Considerato che sussistono pertanto le condizioni per la  decadenza
delle agevolazioni concesse in via provvisoria  con  i  provvedimenti
indicati nel succitato elenco; 
  Ritenuto, per motivi di economicita' e celerita', di non  procedere
alla  notifica  del  presente  provvedimento  alle  singole   imprese
assicurando, ai sensi dell'art. 29,  comma  2  del  decreto-legge  22
giugno  2012,  n.  83,  la  pubblicita'  del  provvedimento  medesimo
mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio
2014 (Reg. n. 1 - 860), con il quale il dott. Carlo Sappino e'  stato
nominato  direttore  generale  della  Direzione  generale   per   gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto  17  luglio  2014  del  Ministero  dello  sviluppo
economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del  31  ottobre
2014, recante «individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello
non generale»; 
  Vista la legge  28  dicembre  2015,  n.  209  di  approvazione  del
bilancio di previsione  della  spesa  del  Ministero  dello  sviluppo
economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; 
  Visto il decreto 28 dicembre 2015  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze di  ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; 
  Visto il decreto 12 gennaio 2016 con il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilita'
di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, tra gli altri,
al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Decadenza dalle agevolazioni 
 
  1. Per le motivazioni riportate in premessa,  sono  decadute  dalle
agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,   le   imprese   indicate
nell'allegato elenco che costituisce parte integrante  e  sostanziale
del presente decreto.