Art. 2 
 
                     Clausola di ricorribilita' 
 
  1. Avverso  il  presente  provvedimento,  per  lesione  di  pretesi
interessi legittimi, sara' possibile esperire ricorso giurisdizionale
al  competente  Tribunale  amministrativo   regionale,   ovvero,   in
alternativa, ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,
rispettivamente entro 60  e  120  giorni,  dalla  data  dell'avvenuta
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.
L'autorita' giurisdizionale  ordinaria  e',  invece,  competente  per
lesione di diritti soggettivi. 
    Roma, 10 novembre 2016 
 
                                       Il direttore generale: Sappino