Art. 2 Clausola di ricorribilita' 1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sara' possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorita' giurisdizionale ordinaria e', invece, competente per lesione di diritti soggettivi. Roma, 10 novembre 2016 Il direttore generale: Sappino