IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n.  325,  concernente
la disciplina del commercio interno del riso; 
  Considerate le istanze rappresentate dalle associazioni di  filiera
di aggiornare la  lista  delle  varieta'  e  le  relative  biometrie,
nonche' ravvisata l'esigenza di  apportare,  con  effetto  immediato,
alcune modifiche agli allegati all'analogo provvedimento adottato per
l'annata 2015/2016; 
  Acquisito il parere favorevole dell'Ente Nazionale Risi  in  ordine
all'adozione delle allegate tabelle di denominazione  delle  varieta'
di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, sulla  base  delle
determinazioni assunte  dai  rappresentanti  dell'intera  filiera  di
settore; 
  Ritenuto altresi' necessario riproporre gli allegati B), E), F) e G
per riscontrare positivamente le richieste della filiera,  in  ordine
alla  facilita'  di   consultare   le   disposizioni   tecniche   che
disciplinano l'attivita' agroindustriale del comparto; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 21 luglio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti
varieta' di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche
di ciascuna varieta' per l'annata agraria 2016/2017, sono  riportate,
ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325, nelle tabelle annesse  al
presente decreto. 
  2.  Le  nuove  varieta'  di  risone,  inserite   nell'allegato   A,
rispettano i parametri  di  classificazione  della  denominazione  di
vendita, di cui all'allegato F. 
  3. Allo scopo di verificare  la  rispondenza  alle  caratteristiche
indicate  nell'allegato  F,  la  classificazione  merceologica  delle
varieta' di riso e' effettuata secondo le procedure e le modalita' di
cui all'allegato G. 
  4. Le tolleranze dei difetti consentite per le varieta' di  riso  e
la definizione dei difetti stessi sono disciplinate, rispettivamente,
dagli allegati D ed E. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 settembre 2016 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                         alimentari e forestali       
                                                 Martina              
 
Il Ministro dello sviluppo economico 
               Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2692