IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente «Disposizioni in campo ambientale»; Vista la circolare del Ministero della sanita' 12 aprile 1995, n. 7; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, con il quale e' stato adottato il «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il quale, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001, e' stato adottato il «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto»; Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142; Visto l'art. 56 recante «Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto», della legge 28 dicembre 2015, n. 221 («Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»), che prevede l'istituzione di un fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente; Visto il comma 7 del citato art. 56, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia disciplinato il funzionamento del fondo nonche' i criteri di priorita' per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento; Visto il comma 8 del citato art. 56, con il quale si stabilisce che agli oneri derivanti dal funzionamento del fondo, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il Protocollo d'intesa «Programma di interventi concernenti la mappatura, la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica dall'amianto negli edifici scolastici» sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 31 maggio 2016; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, di seguito Fondo, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 2. Il Fondo e' finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi. 3. Il presente decreto disciplina le modalita' di funzionamento del Fondo ed i criteri di priorita' assegnazione del finanziamento in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.