Art. 2 
 
 
                Procedura di accesso al finanziamento 
 
  1. Possono fare domanda di  accesso  al  Fondo  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici
pubblici di proprieta' e destinati  allo  svolgimento  dell'attivita'
dell'ente. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda
di partecipazione  in  ragione  d'anno.  La  domanda  puo'  contenere
interventi in una o piu' unita' locali  comprese  nel  territorio  di
competenza. 
  3. Salva diversa previsione del bando, le domande  dovranno  essere
trasmesse all'ente erogante esclusivamente in via telematica, secondo
le modalita' stabilite dal bando medesimo.