Art. 2 Procedura di accesso al finanziamento 1. Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici pubblici di proprieta' e destinati allo svolgimento dell'attivita' dell'ente. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d'anno. La domanda puo' contenere interventi in una o piu' unita' locali comprese nel territorio di competenza. 3. Salva diversa previsione del bando, le domande dovranno essere trasmesse all'ente erogante esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' stabilite dal bando medesimo.