Art. 3 
 
 
                       Interventi finanziabili 
 
  1.  Puo'  essere  finanziata  con  il   Fondo   esclusivamente   la
progettazione preliminare e definitiva di interventi di  rimozione  e
smaltimento,  anche  previo  trattamento  in  impianti   autorizzati,
dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e  manufatti
di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati  nel
rispetto della normativa ambientale,  edilizia  e  di  sicurezza  nei
luoghi di lavoro. 
  2. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  per  progettazione
preliminare e definitiva i  livelli  di  progettazione  inferiori  al
progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso. 
  3. Non sono ammessi piu' finanziamenti per uno  stesso  intervento,
anche se richiesti da soggetti diversi. 
  4. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione
gia'  conferiti  e  le  spese  per  rilievi   e   indagini   affidati
anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento. 
  5. L'intervento presentato  dovra'  essere  necessariamente  essere
corredato da:  
    a. relazione tecnica asseverata da  professionista  abilitato  in
cui devono essere specificati: della destinazione d'uso  dei  beni  o
dei siti sede dell'intervento, la localizzazione  e  la  destinazione
d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantita'  e
lo stato di conservazione dei materiali; 
    b. le modalita' di intervento di bonifica proposto; 
    c. la stima dei lavori da eseguire con  dettaglio  dei  costi  di
progettazione soggetti a finanziamento; 
    d. il cronoprogramma orientativo delle attivita', incluse le fasi
progettuali. 
  6.  Il  bando,  su  base  annuale,  potra'  individuare   eventuali
ulteriori requisiti e modalita' di partecipazione.