Art. 3 Interventi finanziabili 1. Puo' essere finanziata con il Fondo esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Ai fini del presente decreto, si intendono per progettazione preliminare e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso. 3. Non sono ammessi piu' finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi. 4. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione gia' conferiti e le spese per rilievi e indagini affidati anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento. 5. L'intervento presentato dovra' essere necessariamente essere corredato da: a. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantita' e lo stato di conservazione dei materiali; b. le modalita' di intervento di bonifica proposto; c. la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento; d. il cronoprogramma orientativo delle attivita', incluse le fasi progettuali. 6. Il bando, su base annuale, potra' individuare eventuali ulteriori requisiti e modalita' di partecipazione.