Art. 4 Criteri di priorita' 1. A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di istruttoria condotta avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disporra' una graduatoria, su base annuale, delle richieste ammesse al contributo determinata sulla base dei criteri di priorita' di seguito elencati, riferiti agli interventi oggetto di progettazione: i. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi; ii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto; iii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall'erogazione del contributo; iv. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003. La sussistenza del requisito di cui al punto i. costituisce titolo preferenziale nella valutazione delle richieste. 2. Sara' considerata, nelle modalita' previste dal bando su base annuale, anche la presenza di attestazioni di friabilita' e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto determinante una condizione di pericolosita' di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario, secondo il decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003. Tali attestazioni dovranno essere supportate da perizia asseverata prodotta da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine professionale. 3. Il bando potra' determinare ulteriori criteri di differenziazione nonche' di priorita', determinandone il relativo punteggio utile ai fini dell'ammissione in graduatoria.