Art. 5 
 
 
              Modalita' di erogazione dei finanziamenti 
 
  1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati,  su  base  annuale  e
fino all'esaurimento delle relative disponibilita', tramite bando del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle  acque,
in qualita' di ente erogante. 
  2. Il contributo e' erogato con decreto del direttore generale  per
la  salvaguardia  del  territorio  e  delle   acque   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  a  seguito
dell'inclusione dell'intervento nella graduatoria approvata ai  sensi
dell'art. 4 del presente decreto  ed  e'  vincolato  all'impegno  del
soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le  finalita'
per le quali il contributo e' accordato. 
  3. La liquidazione del finanziamento e'  accordato  nelle  seguenti
modalita'; 
    -  il  30%  della  somma  ammessa  a  finanziamento  al   momento
dell'ammissione; 
    -  il  40%  della  somma  ammessa  a  finanziamento  al   momento
dell'approvazione del progetto definitivo; 
    - il 30%  della  somma  ammessa  a  finanziamento  momento  della
rendicontazione finale delle spese  sostenute  per  la  progettazione
preliminare e definitiva degli interventi, nelle  modalita'  previste
dal bando su base annuale. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione  costituiti
fra  soggetto  beneficiario  del  contributo  e  soggetti  terzi  per
forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi
altra prestazione.