Art. 6 Interventi esclusi e spese non ammissibili 1. Non potranno essere oggetto di finanziamento: a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; b) Spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera; c) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto. 2. Il bando, su base annuale, potra' individuare ulteriori tipologie di interventi da ritenersi non finanziabili o spese non ammissibili.