Art. 7 Cause di revoca dei finanziamenti 1. I contributi erogati ai sensi del presente decreto potranno essere revocati dell'ente erogante: a) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta; b) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dall'ente erogante; c) in caso di reiterata ed ingiustificata tardivita' nell'approvazione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi ammessi al finanziamento; d) qualora il progetto si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione; e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell'uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto del vantaggio economico. 2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione all'ente erogante del contributo gia' parzialmente o totalmente erogato. 3. Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero. 4. Il bando, su base annuale, potra' prevedere ulteriori ipotesi di revoca del finanziamento.