Art. 7 
 
 
                  Cause di revoca dei finanziamenti 
 
  1. I contributi erogati ai  sensi  del  presente  decreto  potranno
essere revocati dell'ente erogante: 
    a)  qualora  la  rendicontazione,  anche  parziale,  delle  spese
finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta; 
    b) in caso di mancata, incompleta o  inesatta  dichiarazione  dei
dati richiesti dall'ente erogante; 
    c)  in   caso   di   reiterata   ed   ingiustificata   tardivita'
nell'approvazione  dei  progetti  preliminari  e   definitivi   degli
interventi ammessi al finanziamento; 
    d)   qualora   il   progetto    si    discosti    sostanzialmente
dall'originaria previsione o risultino scostamenti  significativi  in
termini  di  efficacia  rispetto  agli  obiettivi  previsti,   e   di
efficienza,  con  riferimento   all'uso   delle   risorse   poste   a
disposizione; 
    e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell'uso  previsto
le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione  od
acquisizione e' stata oggetto del vantaggio economico. 
  2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari  sono  obbligati  alla
restituzione all'ente erogante del  contributo  gia'  parzialmente  o
totalmente erogato. 
  3. Le somme recuperate vengono rivalutate  sulla  base  dell'indice
ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e  impiegati  e
maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni  altra  azione  a
tutela del Ministero. 
  4. Il bando, su base annuale, potra' prevedere ulteriori ipotesi di
revoca del finanziamento.