IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; Visto l'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale (di seguito "C.A.D.")»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento attuativo del registro delle imprese, in applicazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 580; Visto l'art. 11 della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE; Visti gli articoli 2479 e seguenti del Codice civile in materia di Societa' a responsabilita' limitata e in particolare l'art. 2480 del Codice civile, recante disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo; Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che hanno introdotto l'istituto della start-up innovativa; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo»; Tenuto conto che, ai soli fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up innovative del registro delle imprese degli atti costitutivi delle societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, il legislatore ha demandato al Ministro dello sviluppo economico la redazione di un modello standard per la costituzione e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di dette societa'; Considerato che con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 febbraio 2016, e' stato emanato il modello standard per la costituzione delle start-up innovative in forma di societa' a responsabilita' limitata e con successivo decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 1° luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione della pratica; Ritenuto necessario provvedere all'emanazione del modello uniforme per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle start-up costituite in forma di Societa' a responsabilita' limitata; Preso infine atto che l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, prescrive che, in deroga alle norme del Codice civile, tali atti possono essere redatti alternativamente anche in forma elettronica con firma non autenticata dai sottoscrittori a norma dell'art. 24 del C.A.D.; Decreta: Art. 1 Onere formale 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2480, secondo capoverso, del Codice civile, gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle Societa' a responsabilita' limitata, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., dal Presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di societa' pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformita' allo standard allegato sotto la lettera a) al presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello, di cui all'art. 2, comma 1. 2. Le societa' si avvalgono delle disposizioni del presente decreto per le modifiche che non comportano la perdita dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179 e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. A tal uopo, contestualmente al deposito per l'iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del verbale modificativo, la start-up deposita la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 3. L'atto modificativo e' redatto in modalita' esclusivamente informatica. 4. L'atto sottoscritto in maniera diversa da quanto previsto dal comma 1, non e' iscrivibile nel registro delle imprese.