Art. 2 Procedimento di iscrizione in sezione ordinaria 1. Il documento informatico, formato a norma dell'art. 1, e' presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro trenta giorni dall'assemblea, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, unitamente alle relative istruzioni per gli uffici ai fini dell'iscrizione, e pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo. 2. L'ufficio del registro delle imprese svolge le seguenti verifiche: a) la conformita' dell'atto modificativo depositato per l'iscrizione al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo; b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da parte del Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera o se trattasi di societa' unipersonale dell'unico socio; c) l'iscrizione della societa' modificata nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative; d) che le modifiche approvate siano compatibili con la permanenza della societa' nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012; e) la validita' delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, del Codice civile e dall'art. 11, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; f) la competenza territoriale; g) l'esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata direttamente riferibile alla societa'; h) la liceita', possibilita', determinabilita' e legittimita' delle modifiche approvate; i) la permanenza dell'esclusivita' o della prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; j) la contestuale presentazione della dichiarazione di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa sotto la propria responsabilita', del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2. 3. E' altresi' a carico dell'ufficio del registro delle imprese l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria dell'atto modificativo, entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'art. 4 comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale». 5. Entro dieci giorni dalla iscrizione in sezione provvisoria, l'ufficio del registro delle imprese, verificata in capo alla societa' la permanenza dei requisiti di start-up oggetto della dichiarazione di attestazione, di cui all'art. 1, comma 2, iscrive la notizia, contestualmente alla attestazione in sezione speciale ed elimina la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».