Art. 2 
 
 
           Procedimento di iscrizione in sezione ordinaria 
 
  1. Il documento  informatico,  formato  a  norma  dell'art.  1,  e'
presentato per l'iscrizione al  registro  delle  imprese,  competente
territorialmente, entro trenta giorni dall'assemblea,  redatto  sulla
base delle specifiche tecniche del  formato  elettronico  elaborabile
del  modello,  emanate  dal  Ministero  dello   sviluppo   economico,
unitamente  alle  relative  istruzioni  per  gli   uffici   ai   fini
dell'iscrizione,  e  pubblicate  sul  sito  internet  del   Ministero
medesimo. 
  2.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese  svolge  le   seguenti
verifiche: 
  a)   la   conformita'   dell'atto   modificativo   depositato   per
l'iscrizione al modello standard approvato  col  presente  decreto  e
redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello, di  cui  al
comma 1 del presente articolo; 
  b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da  parte  del
Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che  hanno  approvato  la
delibera o se trattasi di societa' unipersonale dell'unico socio; 
  c) l'iscrizione della societa' modificata  nella  sezione  speciale
del registro delle imprese riservata alle start-up innovative; 
  d) che le modifiche approvate siano compatibili con  la  permanenza
della societa' nella sezione  speciale  del  registro  delle  imprese
riservata alle start-up innovative di cui all'art. 25, comma  8,  del
decreto-legge n. 179 del 2012; 
  e)  la  validita'  delle  sottoscrizioni  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2189, comma 2, del Codice civile e dall'art. 11,  comma  6,
lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581; 
  f) la competenza territoriale; 
  g) l'esistenza di un indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata
direttamente riferibile alla societa'; 
  h) la liceita', possibilita', determinabilita' e legittimita' delle
modifiche approvate; 
  i) la permanenza dell'esclusivita' o della prevalenza  dell'oggetto
sociale   concernente   lo   sviluppo,    la    produzione    e    la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad  alto  valore
tecnologico; 
  j)   la   contestuale   presentazione   della   dichiarazione    di
attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante  della  start-up
innovativa sotto la propria  responsabilita',  del  mantenimento  dei
requisiti di cui all'art. 1, comma 2. 
  3. E' altresi' a carico dell'ufficio  del  registro  delle  imprese
l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  titolo  II  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 
  4. In caso di esito positivo delle verifiche di  cui  al  comma  2,
l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria dell'atto  modificativo,
entro dieci giorni dalla  data  di  protocollo  del  deposito,  nella
sezione  ordinaria  del  registro  delle  imprese,  con  la  dicitura
aggiuntiva  «modifica  di  atto  costitutivo  di  start-up  a   norma
dell'art. 4 comma 10-bis del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,
iscritta  provvisoriamente  in  sezione  ordinaria,   in   corso   di
iscrizione in sezione speciale». 
  5. Entro dieci giorni  dalla  iscrizione  in  sezione  provvisoria,
l'ufficio  del  registro  delle  imprese,  verificata  in  capo  alla
societa' la  permanenza  dei  requisiti  di  start-up  oggetto  della
dichiarazione di attestazione, di cui all'art. 1, comma 2, iscrive la
notizia, contestualmente alla attestazione  in  sezione  speciale  ed
elimina la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione  ordinaria,
in corso di iscrizione in sezione speciale».