Art. 3 Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti 1. Nell'allegato 1 al presente decreto sono stabiliti i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili applicabili dalle autorita' competenti in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Per i grandi impianti di combustione previsti dall'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di cui e' ammesso l'uso come combustibili, resta fermo il riferimento all'allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale l'autorita' competente puo' imporre le misure supplementari di cui all'art. 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce degli strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale previsti dalla vigente normativa. In tali casi l'autorita' competente, nella scelta delle misure supplementari, valuta come prima opzione le misure prescrivibili dalle autorizzazioni integrate ambientali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e servizi, effettuati nello stabilimento. L'autorita' competente puo' imporre misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili attraverso la fissazione di appositi valori limite di emissione. Roma, 7 novembre 2016 Il Ministro: Galletti