Art. 3 
 
Valori  limite  di  emissione  in  atmosfera  degli  impianti   degli
  stabilimenti   a   tecnologia   avanzata   nella   produzione    di
  biocarburanti 
  1. Nell'allegato 1 al presente  decreto  sono  stabiliti  i  valori
limite di riferimento per gli impianti di  combustione  alimentati  a
biomasse combustibili applicabili dalle autorita' competenti in  sede
di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico  delle  autorizzazioni
ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Per i grandi impianti di combustione previsti dall'art. 273  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di
cui e' ammesso l'uso come combustibili, resta  fermo  il  riferimento
all'allegato II alla Parte quinta del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
  3.  Per  gli  impianti  ubicati   in   stabilimenti   soggetti   ad
autorizzazione  integrata  ambientale  l'autorita'  competente   puo'
imporre le  misure  supplementari  di  cui  all'art.  29-septies  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce  degli  strumenti
di programmazione  o  di  pianificazione  ambientale  previsti  dalla
vigente normativa. In tali casi l'autorita' competente, nella  scelta
delle misure supplementari,  valuta  come  prima  opzione  le  misure
prescrivibili  dalle  autorizzazioni  integrate  ambientali  per   la
prevenzione e  la  riduzione  delle  emissioni  diffuse  e  fuggitive
prodotte  da  trasporti,   movimentazioni,   stoccaggi   e   servizi,
effettuati nello stabilimento. L'autorita'  competente  puo'  imporre
misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori  tecnologie
disponibili attraverso la fissazione di  appositi  valori  limite  di
emissione. 
 
    Roma, 7 novembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti