IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
«Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'art.  5,  comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), ed al comma 6», in particolare  l'art.  18,  comma  1,
lett.  a)  che  prevede  l'istituzione,  con   decorrenza   dall'anno
finanziario  2012,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   del   fondo
integrativo statale per la concessione di borse di studio, sul  quale
confluiscono le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di  cui
all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147 e di cui all'art. 33,
comma 27, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  da  assegnare  in
misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni, nonche'
il comma 4 che dispone che con decreto di cui all'art.  7,  comma  7,
sono definiti i criteri e le modalita' di riparto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio  2001,
recante «Disposizioni per l'uniformita' di  trattamento  sul  diritto
agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge  2  dicembre
1991,  n.  390»  ed  in  particolare,  le  disposizioni  relative  ai
requisiti di merito e di condizione  economica,  tuttora  vigenti  ai
sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2012; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 -  come  convertito
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - con il quale all'art. 2,  comma
1, si dispone che a decorrere dall'anno  2014  il  Fondo  integrativo
statale per la concessione delle borse di studio di cui all'art.  18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2014)», con la quale all'art. 1, comma 259, si  dispone
che a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo  statale  per  la
concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'  incrementato
nella misura di 50 milioni di euro; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015)»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191  recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze  29  dicembre
2013, n. 101094 concernente la ripartizione in capitoli delle  Unita'
di voto parlamentare relative  al  suddetto  bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017; 
  Visto lo stanziamento complessivo per l'esercizio finanziario  2015
pari  a  euro  162.037.005,00  a  valere  sul  capitolo  1710  «Fondo
integrativo per la concessione delle borse di studio» dello stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca, da attribuire  alle  regioni  con  esclusione  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  richiamato  dall'art.  23,
comma 9, del predetto decreto legislativo n. 68/2012; 
  Visto il decreto dirigenziale 15 settembre 2015 n. 2039 con cui  si
e' provveduto ad erogare a favore delle regioni un primo acconto  sul
riparto 2015 pari a euro 81.333.152,00. 
  Visto il decreto dirigenziale 20 novembre 2015 n. 2820 con  cui  si
e' provveduto ad erogare a favore delle regioni  un  secondo  acconto
sul riparto 2015 pari a euro 36.081.914,00. 
  Ritenuto  opportuno,  quindi,   ripartire   l'intero   stanziamento
relativo all'anno 2015, ivi compresa la restante quota pari  ad  euro
44.621.939,00 del capitolo 1710 dello stato di previsione  di  questo
Ministero per l'anno finanziario 2015; 
  Visti i dati trasmessi  dalle  regioni,  elaborati  sulla  base  ai
criteri stabiliti dall'art. 16 del predetto  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, ai  fini  del  riparto  del
Fondo integrativo per la concessione di borse di  studio  per  l'anno
2015; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
formulato nell'adunanza del 5 maggio 2016; 
  Tenuto conto che, nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui
all'art. 7, comma 7,  del  citato  decreto  legislativo  n.  68/2012,
riguardante, in particolare, i criteri e le modalita' di riparto,  il
Fondo integrativo statale e' ripartito,  nell'anno  2015,  secondo  i
criteri  previsti  dall'art.  16  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      La destinazione del Fondo 
 
  1. I trasferimenti sul Fondo integrativo per la  concessione  delle
borse di studio, di seguito denominato Fondo,  sono  destinati  dalle
regioni alla concessione di borse  di  studio,  sino  all'esaurimento
delle graduatorie degli idonei  al  loro  conseguimento,  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse. 
  2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilita'  con
decreto di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29  marzo
2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente  articolo
sono  diretti  al  soddisfacimento  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo n. 68/2012. In attuazione  dell'art.  18,  comma  7,  del
decreto  legislativo  n.  68/2012,  le  risorse  di  cui   al   Fondo
confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo
le proprie finalizzazioni. 
  3. Per la concessione delle borse di studio, le regioni  utilizzano
prioritariamente le risorse proprie e quelle  derivanti  dal  gettito
della tassa regionale per il diritto allo  studio  e  successivamente
quelle del Fondo di cui al presente decreto. 
  4. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento  delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate   dalle   regioni   alla
concessione di borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore  nell'anno
accademico successivo.