Art. 3 
 
 
                       Disabilita' gravissime 
 
  1. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base  al  presente
decreto prioritariamente, e comunque in  maniera  esclusiva  per  una
quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui  all'art.  2  a
favore di  persone  in  condizione  di  disabilita'  gravissima,  ivi
inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi  laterale
amiotrofica. 
  2. Per persone in condizione di  disabilita'  gravissima,  ai  soli
fini del presente  decreto,  si  intendono  le  persone  beneficiarie
dell'indennita' di accompagnamento, di cui  alla  legge  11  febbraio
1980, n.  18,  o  comunque  definite  non  autosufficienti  ai  sensi
dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, e per le  quali  sia  verificata  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
  a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV)  oppure  di
Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella  scala  Glasgow
Coma Scale (GCS)<=10; 
  b) persone dipendenti da ventilazione  meccanica  assistita  o  non
invasiva continuativa (24/7); 
  c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio
sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; 
  d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura,  con
livello della lesione, identificata  dal  livello  sulla  scala  ASIA
Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con  esiti
asimmetrici ambedue le lateralita' devono essere valutate con lesione
di grado A o B; 
  e) persone  con  gravissima  compromissione  motoria  da  patologia
neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1  ai  4
arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio  alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e
Yahr mod; 
  f)  persone  con  deprivazione  sensoriale  complessa  intesa  come
compresenza di minorazione visiva totale o  con  residuo  visivo  non
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore,  anche
con  eventuale  correzione  o  con  residuo  perimetrico   binoculare
inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a  prescindere  dall'epoca  di
insorgenza, pari o superiore  a  90  decibel  HTL  di  media  fra  le
frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore; 
  g) persone con gravissima disabilita' comportamentale dello spettro
autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; 
  h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo
classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla  scala  Level
of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; 
  i) ogni altra  persona  in  condizione  di  dipendenza  vitale  che
necessiti di assistenza continuativa e  monitoraggio  nelle  24  ore,
sette giorni su sette, per bisogni complessi  derivanti  dalle  gravi
condizioni psicofisiche. 
  3. Le scale per la  valutazione  della  condizione  di  disabilita'
gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d),  e),  e  h),  sono
illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per  l'individuazione
delle altre persone in condizione di dipendenza  vitale,  di  cui  al
comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di  cui  all'allegato  2
del presente decreto. Nel caso la  condizione  di  cui  al  comma  2,
lettere  a)  e  d),  sia   determinata   da   eventi   traumatici   e
l'accertamento dell'invalidita' non  sia  ancora  definito  ai  sensi
delle  disposizioni  vigenti,  gli   interessati   possono   comunque
accedere, nelle more della definizione del processo di  accertamento,
ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in
presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione  da  parte
dello  specialista  di  riferimento   che   accompagni   il   rilievo
funzionale. 
  4. La definizione di disabilita' gravissima di cui al  comma  2  e'
adottata in via sperimentale e sottoposta  a  valutazione  a  seguito
della rilevazione di cui al comma 5. Le regioni che sulla base  della
definizione   adottata   all'art.   3,   comma   1,    del    decreto
interministeriale 14 maggio 2015, di riparto del Fondo nazionale  per
le non autosufficienze afferente  all'annualita'  2015,  non  abbiano
gia' incluso tra le persone con disabilita' gravissima  quelle  nelle
condizioni individuate al comma 2, si impegnano a  farlo  nei  propri
atti di programmazione entro il termine del 2017, ferma  restando  la
rilevazione di cui al comma 5. 
  5. Le regioni rilevano  il  numero  di  persone  in  condizione  di
disabilita' gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia
di disabilita', secondo le condizioni individuate al comma 2, lettere
da a) a i). Il numero rilevato e' comunicato al Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali entro il primo trimestre 2017 ai fini della
definizione di livelli essenziali delle prestazioni  per  le  persone
con disabilita' gravissima,  da  garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale nei limiti della quota di risorse  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze a tal fine rese disponibili. 
  6. Per le persone in condizione di disabilita' gravissima  rilevate
ai sensi del comma 5, le informazioni sulla  presa  in  carico  e  le
prestazioni  erogate  sono  messe  a  disposizione   del   Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010,
secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  interministeriale  16
dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del  modulo
SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera  b),  del  medesimo  decreto
interministeriale. Le  informazioni,  trasmesse  da  tutti  gli  enti
erogatori  degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,   sono
utilizzate ai  fini  della  validazione  del  numero  complessivo  di
persone in condizione di disabilita' gravissima rilevate ai sensi del
comma 5. A tal fine, con riferimento alle prestazioni di cui all'art.
2 erogate a valere sul Fondo per le non autosufficienze per  le  sole
persone in condizione di  disabilita'  gravissima,  e'  compilato  il
campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3  della  tabella  2
del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la
voce   «A1.21»,   indipendentemente   dalle   caratteristiche   della
prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei
mezzi, ed il campo «2.3.5 - Denominazione prestazione» della medesima
sezione 3 indicando «FNA - Disabilita' gravissime».