Art. 5 
 
 
                      Erogazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  regioni  comunicano  le  modalita'  di   attuazione   degli
interventi di cui all'art. 2 del presente decreto,  tenuto  conto  di
quanto disposto all'art. 3. La  programmazione  degli  interventi  si
inserisce nella piu'  generale  programmazione  per  macro-livelli  e
obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale  per
le  politiche  sociali,  secondo  le  modalita'  specificate  con  il
relativo  decreto  di  riparto.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a
ciascuna regione  una  volta  valutata,  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione del programma attuativo, la coerenza con  le  finalita'  di
cui all'art. 2. 
  2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse  di  cui
all'art. 1, nonche' la destinazione  delle  stesse  al  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2,  anche  alla  luce  del  principio
generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3,  comma
5, le regioni comunicano al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i  dati
necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i
trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con  le  risorse
del  Fondo  stesso,  nonche'  le  procedure  adottate  per   favorire
l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse
spettanti a ciascuna regione deve  essere  comunque  preceduta  dalla
rendicontazione  sull'effettiva  attribuzione  ai  beneficiari  delle
risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 
  3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e
la rendicontazione degli interventi ai sensi  del  presente  decreto,
fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 6, le regioni  e  le
province autonome concorrono, nei limiti  delle  loro  competenze,  a
dare compiuta definizione al Sistema Informativo nazionale per la non
Autosufficienza   (SINA),   di   cui   all'art.   5    del    decreto
interministeriale  16  dicembre  2014,  concernente  il   regolamento
relativo al Casellario  dell'assistenza,  secondo  le  modalita'  ivi
previste e  anche  nella  prospettiva  dell'integrazione  dei  flussi
informativi  con  quelli  raccolti  dal  Nuovo  sistema   informativo
sanitario, ai sensi  dell'art.  16,  comma  3,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35.