Art. 6 
 
 
        Progetti sperimentali in materia di vita indipendente 
 
  1. A valere sulla  quota  del  Fondo  per  le  non  autosufficienze
destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  per  un
ammontare di 10  milioni  di  euro,  nonche'  sulle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, per un  ammontare
di 5 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura  sperimentale,
per  complessivi  15  milioni  di  euro,  volte  all'attuazione   del
Programma  di  azione  biennale  per  la  promozione  dei  diritti  e
l'integrazione delle persone con disabilita',  adottato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre  2013,  relativamente  alla
linea di attivita' n. 3, «Politiche, servizi e modelli  organizzativi
per la vita indipendente e l'inclusione nella societa'». Le  risorse,
volte a potenziare i  progetti  riguardanti  misure  atte  a  rendere
effettivamente indipendente la vita  delle  persone  con  disabilita'
grave, come previsto dalle disposizioni di cui alla legge  21  maggio
1998,  n.  162,  sono  attribuite  ai   territori   coinvolti   nella
sperimentazione per il tramite delle  Regioni  sulla  base  di  linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.