Art. 6 Progetti sperimentali in materia di vita indipendente 1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 10 milioni di euro, nonche' sulle risorse di cui all'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, per un ammontare di 5 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, per complessivi 15 milioni di euro, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attivita' n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa'». Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilita' grave, come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.