Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267; 
    b) per «Ministro» il Ministro dello sviluppo economico; 
    c) per «Ministero» e per «Autorita' di vigilanza»,  il  Ministero
dello sviluppo economico; 
    d) per «commissari liquidatori» i  commissari  nominati  a  norma
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
    e) per «comitato di' sorveglianza» il comitato nominato  a  norma
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    f)  per  «attivo  realizzato»:   gli   importi   complessivamente
realizzati dalla procedura  attraverso:  la  vendita  dei  beni,  ivi
compresa la vendita di aziende e rami d'azienda;  il  recupero  e  la
riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa;  le
azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla
procedura, ivi  comprese  le  somme  disponibili  all'apertura  della
procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al  netto  delle
ritenute fiscali di legge ed in generale i  proventi  della  gestione
finanziaria e patrimoniale; 
    g) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti  anteriori  alla
liquidazione della societa'  cooperativa,  ammessi  al  concorso  sul
patrimonio dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge
fallimentare; 
    h) per «somme ripartite ai creditori» il  quantum  attribuito  ai
creditori anteriori alla liquidazione della societa' cooperativa, con
le  ripartizioni  di  cui  agli  articoli  212  e  213  della   legge
fallimentare o con un concordato di cui all'  art.  214  della  legge
fallimentare;