Art. 2 Definizioni Ai fini del presente decreto si intendono: a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) per «Ministro» il Ministro dello sviluppo economico; c) per «Ministero» e per «Autorita' di vigilanza», il Ministero dello sviluppo economico; d) per «commissari liquidatori» i commissari nominati a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; e) per «comitato di' sorveglianza» il comitato nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; f) per «attivo realizzato»: gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale; g) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti anteriori alla liquidazione della societa' cooperativa, ammessi al concorso sul patrimonio dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare; h) per «somme ripartite ai creditori» il quantum attribuito ai creditori anteriori alla liquidazione della societa' cooperativa, con le ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge fallimentare o con un concordato di cui all' art. 214 della legge fallimentare;