Art. 4 
 
                    Criteri per la determinazione 
              del compenso del commissario liquidatore 
 
  1. Il compenso del commissario  liquidatore  per  le  attivita'  di
natura concorsuale e' determinato in una  percentuale  sull'ammontare
dell'attivo realizzato, come definito alla lettera  f)  dell'art.  2,
corrispondente alle misure seguenti: 
    2. a) 12,71% quando l'attivo non superi euro 51.000,00 euro; 
    b) 8,47%  sulle  somme  eccedenti  euro  51.000,00  fino  a  euro
258.000,00; 
    c) 4,23% sulle  somme  eccedenti  euro  258,000,00  fino  a  euro
516.000,00; 
    d) 1,69  sulle  somme  eccedenti  euro  516.000.00  fino  a  euro
1.549.000,00; 
    e) 0.84% sulle somme eccedenti  euro  1.549.000,00  fino  a  euro
5.165.000,00; 
    f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00. 
  3.   Le   predette   aliquote   percentuali   sono    incrementate,
rispettivamente,  del  18%,  12%  e  6%  con  riferimento  all'attivo
realizzato entro il primo,  secondo  e  terzo  anno  dal  decreto  di
liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10%
in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo  al  suddetto
decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla  vendita  di  beni
mobili e immobili e dalla  riscossione  e  recupero  di  crediti  non
contenziosi 
  4. In sede di  determinazione  del  compenso  finale,  inoltre,  al
commissario liquidatore e'  corrisposto  un  compenso  supplementare,
calcolato sull'ammontare dello stato  passivo  accertato  e  ammesso,
pari: 
    allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00; 
    allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino  a  euro
258.000,00; 
    allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e  fino  a  euro
516,000,00; 
    allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00. 
  5.  Qualora  sia  autorizzata   la   continuazione   dell'esercizio
dell'impresa, ai sensi dell'art. 206  della  legge  fallimentare,  al
commissario liquidatore e' corrisposto  un  ulteriore  compenso  pari
allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili  netti
conseguiti a chiusura di ogni esercizio. 
  6. Il compenso del commissario liquidatore e' a totale carico della
liquidazione, e' imputato in prededuzione alle spese di procedura  e,
in ogni caso, non puo' essere inferiore a euro 2.500,00. 
  7. Il compenso e' determinato a seguito di  specifica  istanza  del
commissario  liquidatore,   con   provvedimento   dell'Autorita'   di
vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al  deposito  del
bilancio finale della procedura e del conto della gestione,  a  norma
dell'art. 213 della legge fallimentare ovvero, nel  caso  in  cui  la
procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione
al deposito in  tribunale  della  proposta  di  concordato  ai  sensi
dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso  e'
comunque subordinata all'esecuzione  del  piano  di  riparto  finale,
ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari. 
  8.  Nel  corso  della  procedura  e,  di  regola,   contestualmente
all'effettuazione di riparti parziali possono  essere  attribuiti  al
commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non  superiore
al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e
al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato  e
ammesso. 
  9. Al commissario liquidatore spetta un rimborso forfettario  delle
spese generali in ragione del 4% sull'importo  del  compenso  finale,
nonche' il rimborso, sotto i_ contrailo del comitato di sorveglianza,
delle  spese  vive  e  documentate   sostenute   per   l'espletamento
dell'incarico. E' escluso qualsiasi altro  compenso  o  indennita'  e
qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura. 
  10. Nel caso di delega a terzi di funzioni spettanti al commissario
liquidatore, si applicano le disposizioni di cui all'art.  12,  comma
75 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  come  convertito  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.