Art. 4 Criteri per la determinazione del compenso del commissario liquidatore 1. Il compenso del commissario liquidatore per le attivita' di natura concorsuale e' determinato in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, come definito alla lettera f) dell'art. 2, corrispondente alle misure seguenti: 2. a) 12,71% quando l'attivo non superi euro 51.000,00 euro; b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 fino a euro 258.000,00; c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258,000,00 fino a euro 516.000,00; d) 1,69 sulle somme eccedenti euro 516.000.00 fino a euro 1.549.000,00; e) 0.84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 fino a euro 5.165.000,00; f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00. 3. Le predette aliquote percentuali sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi 4. In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore e' corrisposto un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato e ammesso, pari: allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00; allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00; allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516,000,00; allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00. 5. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge fallimentare, al commissario liquidatore e' corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio. 6. Il compenso del commissario liquidatore e' a totale carico della liquidazione, e' imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non puo' essere inferiore a euro 2.500,00. 7. Il compenso e' determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorita' di vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso e' comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari. 8. Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato e ammesso. 9. Al commissario liquidatore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, nonche' il rimborso, sotto i_ contrailo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico. E' escluso qualsiasi altro compenso o indennita' e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura. 10. Nel caso di delega a terzi di funzioni spettanti al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.