Art. 5 
 
                 Compenso nel caso di avvicendamento 
                    nelle funzioni di commissario 
 
  1.  La  sommatoria  dei   compensi   dei   commissari   liquidatori
eventualmente succedutisi  nella  carica,  determinati  nel  rispetto
della consecutivita' dei realizzi  e  sulla  base  del  principio  di
unicita'  del  compenso,  non  deve  superare   l'ammontare   massimo
stabilito all'art. 4. 
  2. Al  commissario  liquidatore  che  per  qualunque  motivo  cessi
dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso
e' provvisoriamente liquidato con i  criteri  indicati  nel  presente
decreto, dopo la approvazione del  conto  della  gestione,  ai  sensi
dell'art.  116  della  legge  fallimentare.  Nel  caso   di   mancata
presentazione o di  non  approvazione  del  conto  della  gestione  o
ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorita' di  vigilanza  sospende
cautelativamente la provvisoria  liquidazione  del  compenso,  ovvero
l'esecuzione  del   provvedimento   di   liquidazione,   nelle   more
dell'accertamento di eventuali responsabilita'  del  commissario  per
atti e fatti compiuti nell' esercizio della funzione. 
  3. Qualora in sede di  definitiva  liquidazione  del  compenso  sia
accertato che  specifiche  attivita'  alle  quali  e'  conseguita  la
realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni' ai
creditori,  sono  state  espletate  con  il  concorso   di   soggetti
succedutisi nel tempo nelle funzioni  di  commissario,  si  provvede,
previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro-quota
del compenso maturato in relazione  a  quelle  specifiche  attivita',
sulla base dell'attivita' rispettivamente svolta dai  commissari  pro
tempore, ovvero sulla base di un  criterio  temporale,  ove  non  sia
individuabile un criterio oggettivo di imputazione, in ogni caso,  al
commissario che ha provveduto alla formazione  e  al  deposito  dello
stato  passivo,  spetta  il  compenso  supplementare  in  misura  non
superiore  al  50%  di  quello  previsto  al  comma  3  dell'articolo
precedente,