Art. 5 Compenso nel caso di avvicendamento nelle funzioni di commissario 1. La sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto della consecutivita' dei realizzi e sulla base del principio di unicita' del compenso, non deve superare l'ammontare massimo stabilito all'art. 4. 2. Al commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso e' provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel presente decreto, dopo la approvazione del conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorita' di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilita' del commissario per atti e fatti compiuti nell' esercizio della funzione. 3. Qualora in sede di definitiva liquidazione del compenso sia accertato che specifiche attivita' alle quali e' conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni' ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attivita', sulla base dell'attivita' rispettivamente svolta dai commissari pro tempore, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione, in ogni caso, al commissario che ha provveduto alla formazione e al deposito dello stato passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore al 50% di quello previsto al comma 3 dell'articolo precedente,