Art. 6 Compenso nel caso di chiusura della procedura mediante concordato Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il compenso spettante al commissario liquidatore e' liquidato con le medesime percentuali di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Al commissario viene altresi' corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 4, comma 3.