Art. 6 
 
                 Compenso nel caso di chiusura della 
                    procedura mediante concordato 
 
  Qualora la liquidazione si concluda con  un  concordato,  ai  sensi
dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  il  compenso
spettante al commissario liquidatore e'  liquidato  con  le  medesime
percentuali  di  cui  all'art.  4,  commi  1  e   2,   sull'ammontare
complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Al commissario
viene altresi' corrisposto il compenso supplementare di cui  all'art.
4, comma 3.