Art. 7 
 
         Compenso ai componenti del comitato di sorveglianza 
 
  1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza  delle  procedure  di
cui all'art. 1, viene corrisposta, a carico della  liquidazione,  una
indennita' annua in prededuzione, imputata alle spese  di  procedura,
da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle  riunioni
del Comitato, determinata sulla base  dell'attivo  realizzato,  nelle
seguenti misure massime:  a)  euro  1.500,00  per  le  procedure  che
presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino  a  2,5
milioni di euro; b) euro 2.000,00 per  le  procedure  che  presentino
nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5  milioni  di
euro; c) euro 2.500 per le  procedure  che  presentino  nell'anno  di
riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro. 
  2. Nel caso in cui la procedura e' autorizzata  alla  continuazione
dell'esercizio dell'impresa,  l'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'
maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione, 
  3. L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 20%. 
  4. Il compenso di cui ai  commi  che  precedono  e'  liquidato  dal
commissario   con   cadenza   annuale,   nell'importo    ragguagliato
all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni  del
Comitato di sorveglianza. 
  5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza  spetta  il  rimborso
delle  spese  effettivamente   sostenute   e   documentate   per   la
partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.