Art. 7 Compenso ai componenti del comitato di sorveglianza 1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure di cui all'art. 1, viene corrisposta, a carico della liquidazione, una indennita' annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime: a) euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro; b) euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5 milioni di euro; c) euro 2.500 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro. 2. Nel caso in cui la procedura e' autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennita' di cui al comma 1 e' maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione, 3. L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 20%. 4. Il compenso di cui ai commi che precedono e' liquidato dal commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del Comitato di sorveglianza. 5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.