Art. 8 Disposizioni finali 1. Nelle procedure di cui all'art. 1 in corso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con riferimento all'attivo realizzato, al passivo accertato e ai ricavi conseguiti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. Il compenso per le attivita' svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e liquidato dall'autorita' di vigilanza sulla base dei criteri di cui ai decreti previgenti. 2. Le disposizioni concernenti il compenso ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 3. Restano validi gli atti ed i' provvedimenti di liquidazione dei compensi agli organi della procedura adottati nelle more dell'adozione del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi. Eventuali conguagli sui compensi liquidati a titolo di acconto in favore di commissari medio tempore cessati dall'incarico sono liquidati con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 6. 4. Nel caso di procedure nelle quali, prima dell'entrata in vigore dell'art. 12. comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sia stato nominato un collegio commissariale ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si' applica la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 64 del 23 febbraio 2001. 5. Nel caso in cui le spese per il pagamento dei compensi ai commissari liquidatori nominati a norma degli articoli 2545-terdecies e 2545-septiesdecies siano a carico dell'erario, si applica la misura minima di cui all'art. 4, comma 5. 6. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, provvede all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo.