Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Nelle procedure di cui all'art. 1 in corso, le  disposizioni  di
cui al presente  decreto  si  applicano  con  riferimento  all'attivo
realizzato, al passivo accertato e ai ricavi conseguiti  a  far  data
dall'entrata in vigore del  presente  decreto.  Il  compenso  per  le
attivita' svolte fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e liquidato  dall'autorita'  di  vigilanza  sulla  base  dei
criteri di cui ai decreti previgenti. 
  2.  Le  disposizioni  concernenti il  compenso  ai  componenti  del
Comitato di sorveglianza si applicano a far data dal  1°  giorno  del
mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Restano validi gli atti ed i' provvedimenti di liquidazione  dei
compensi  agli   organi   della   procedura   adottati   nelle   more
dell'adozione del presente decreto e sono  fatti  salvi  gli  effetti
giuridici prodottisi. Eventuali conguagli sui  compensi  liquidati  a
titolo di acconto in  favore  di  commissari  medio  tempore  cessati
dall'incarico sono liquidati con il provvedimento di cui all'art.  4,
comma 6. 
  4. Nel caso di procedure nelle quali, prima dell'entrata in  vigore
dell'art. 12. comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  sia
stato nominato un collegio commissariale ai sensi dell'art.  198  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si' applica la  disposizione  di
cui al comma 8 dell'art. 1 del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale n. 64 del 23 febbraio 2001. 
  5. Nel caso in cui le  spese  per  il  pagamento  dei  compensi  ai
commissari liquidatori nominati a norma degli articoli 2545-terdecies
e 2545-septiesdecies siano a carico dell'erario, si applica la misura
minima di cui all'art. 4, comma 5. 
  6. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore  del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia, provvede  all'adeguamento  dei  valori
indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo  e
ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali ISTAT  dei  prezzi
al consumo.