IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.  99,  (nel
seguito legge n. 99/09)  recante  «Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia» che prevede: 
  che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito
MGAS) e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico  (ora
Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito GME) di cui  all'art.  5
del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  che  la  organizza
secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di
concorrenza; 
  che la  Disciplina  del  mercato  del  gas  naturale  (nel  seguito
Disciplina)  predisposta  dal  GME,  e'  approvata  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti  Commissioni
parlamentari e l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
sistema idrico (nel seguito Autorita'); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6  marzo
2013 recante: «Approvazione della  Disciplina  del  mercato  del  gas
naturale»; 
  Visto il vigente testo  della  Disciplina,  come  risultante  dalle
precedenti  modifiche  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico e, in particolare, l'art. 3, comma 3.6 che prevede
che «La procedura di cui al precedente comma non si applica nel  caso
di interventi urgenti di  modifica  della  Disciplina  finalizzati  a
salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In  questo  caso
la modifica disposta dal GME diviene efficace  con  la  pubblicazione
sul sito internet  del  GME  e  viene  tempestivamente  trasmessa  al
Ministro  dello  sviluppo  economico  per   l'approvazione,   sentita
l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica,  la  stessa
cessa di avere efficacia dalla data di  comunicazione  al  GME  della
determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva comunicazione agli
operatori  degli  esiti  della  procedura  di  approvazione  mediante
pubblicazione sul proprio sito internet.»; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' ARG/gas/45/11 del  14  aprile
del 2011 che ha introdotto, a decorrere  dal  2011,  l'attivita'  del
bilanciamento  nel  sistema  nazionale  del  gas  naturale,  volta  a
mantenere  l'equilibrio  delle  immissioni  e  dei  prelievi  di  gas
naturale, che si basa sull'approvvigionamento, da parte di Snam  Rete
Gas (nel seguito SRG), delle risorse necessarie al  bilanciamento  di
detto sistema mediante il ricorso ad un meccanismo di mercato attuato
con l'istituzione della Piattaforma di  Bilanciamento  del  gas  (nel
seguito PB-GAS), articolata nei due comparti G-1 e G+1,  ove  operano
giornalmente sia gli utenti  abilitati  che  hanno  la  qualifica  di
operatore della PB-GAS, sia SRG in qualita' di soggetto  responsabile
del bilanciamento del sistema; 
  Vista la deliberazione  dell'Autorita'  n.  525/2012/R/GAS  che  ha
disposto le «condizioni regolatorie funzionali atte  a  garantire  al
GME lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei mercati  a  termine
fisici del gas naturale» cosi' come previsto dall'art.  32,  comma  1
del decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  prevedendo,  in
particolare, che «la registrazione di transazioni da  parte  del  GME
presso il PSV (Punto  di  Scambio  Virtuale,  nel  seguito  PSV)  sia
consentita relativamente alla  sola  consegna  dei  saldi  netti  dei
prodotti giornalieri, ottenuti in  esito  alle  transazioni  concluse
sull'M-GAS,  da  effettuarsi  al  termine  del  relativo  periodo  di
negoziazione nell'ambito dell'MGP-GAS e dell'MI-GAS»; 
  Visto il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26  marzo
2014 (nel seguito Regolamento) che ha istituito il codice di  rete  a
livello europeo per il bilanciamento dei  sistemi  del  gas  naturale
degli Stati membri al fine di armonizzare le norme a livello  europeo
relative al citato bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete
del gas naturale, la certezza di poter gestire le loro  posizioni  di
bilanciamento nelle diverse zone dell'Unione  europea  con  modalita'
non discriminatorie ed efficienti anche dal punto di vista dei costi; 
  Vista  la  delibera  dell'Autorita'  n.  470/2015/R/  GAS  che   ha
approvato la proposta di modifica del codice di rete trasmessa da SRG
relativamente all'attivita' di bilanciamento  del  sistema  nazionale
del gas naturale e ha accolto la  richiesta  di  SRG  di  posticipare
l'avvio del nuovo regime di bilanciamento, nei termini  previsti  dal
Regolamento che, in particolare, prevede che tra i prodotti di  breve
termine con cui si approvvigiona SRG sia possibile ricorrere ai  soli
prodotti «title» e «locational», essendo  tali  prodotti  finalizzati
rispettivamente al passaggio di titolarita' da un operatore all'altro
del quantitativo di gas naturale  oggetto  di  compravendita  e  alla
modifica, in un determinato istante, dei flussi di  gas  naturale  in
uno specifico punto di ingresso  o  di  uscita  dalla  rete  del  gas
naturale; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS del 16  giugno
2016 e il suo allegato A recante «Testo Integrato del  Bilanciamento»
(nel seguito TIB)  che,  nel  recepire  le  disposizioni  di  cui  al
Regolamento, ha dato avvio al nuovo regime di bilanciamento  del  gas
naturale, definendo i principi e le  disposizioni  nel  rispetto  dei
quali  SRG,  quale  responsabile  del  bilanciamento  della  rete  di
trasporto del  gas  naturale,  deve  erogare  il  nuovo  servizio  di
bilanciamento della medesima rete nell'ambito del nuovo regime che, a
partire dal 1° ottobre  2016,  ha  sostituito  l'attuale  sistema  di
bilanciamento semplificato disciplinato dall'Autorita' con la  citata
deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  502/2016/R/GAS   del   15
settembre 2016  che,  nell'ambito  dell'avvio  del  nuovo  regime  di
bilanciamento del gas naturale, ha definito: 
  i principi di costituzione e funzionamento dell'apposito fondo MGAS
a copertura dell'eventuale debito derivante  da  inadempimenti  degli
operatori sul mercato del  gas  naturale  per  importi  eccedenti  le
garanzie escusse, abrogando e sostituendo le precedenti  disposizioni
regolatorie vigenti in materia; 
  la procedura di registrazione delle transazioni da  parte  del  GME
presso il PSV,  prevedendo  che  essa  sia  consentita  per  la  sola
consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in  esito
alle transazioni concluse sul MGAS,  da  effettuarsi  nel  corso  del
relativo periodo di negoziazione nell'ambito del mercato  del  giorno
prima del gas naturale (MGP-GAS) e del mercato  infragiornaliero  del
gas naturale (MI-GAS), nonche' al termine di tali  sessioni,  secondo
la frequenza individuata dal GME e da SRG, modificando le  precedenti
disposizioni vigenti in materia; 
  Vista  la  lettera  della  Direzione  generale  per  la   sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche  n.  0023920
del 9 settembre 2016 indirizzata al GME  la  quale,  con  riferimento
alla citata deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS, ha  disposto
che: 
    le modifiche alla Disciplina devono essere  predisposte  dal  GME
entro il primo ottobre 2016 e, in ogni caso, entro la data  di  avvio
operativo del nuovo sistema di  bilanciamento,  mediante  il  ricorso
allo strumento della modifica urgente,  previsto  all'art.  3,  comma
3.6, della Disciplina; 
  al fine di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato  periodo
di apprendimento delle disposizioni introdotte con la nuova  versione
della Disciplina, e' necessario che il  GME  la  renda  nota  con  un
congruo anticipo rispetto alla data della sua  effettiva  entrata  in
vigore; 
  il  GME  renda  disponibile  sul  proprio  sito  internet,  a  fini
meramente conoscitivi, la nuova versione della  Disciplina,  completa
delle  modifiche   funzionali   necessarie   all'avvio   della   fase
transitoria,  subito  dopo  l'adozione  da  parte  dell'AEEGSI  della
delibera che prevede e disciplina l'avvio operativo del nuovo sistema
di bilanciamento; 
  l'entrata in vigore della citata nuova  versione  della  Disciplina
debba decorrere dalla data di avvio operativo del  nuovo  sistema  di
bilanciamento come determinata dalla deliberazione 312/2016/R/GAS; 
  Vista la lettera del 29 settembre 2016 n. P000010298  DGP,  inviata
al Ministero dello sviluppo  economico,  Direzione  generale  per  la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche con
la quale il GME ha trasmesso le proposte di modifica alla Disciplina,
ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3.6   della   Disciplina   medesima,
strettamente  funzionali  all'avvio  del  sistema  di   bilanciamento
secondo l'assetto transitorio di cui all'art.  2,  comma  2.1,  della
deliberazione 312/2016/R/GAS prima citata che prevede che, nelle more
delle modifiche alla Disciplina per la gestione dei  mercati  di  cui
agli articoli 6 e 7 del TIB, i  medesimi  mercati  siano  organizzati
nell'ambito del Regolamento della PB-GAS; 
  Vista la lettera dell'11 ottobre  2016  n.  0027641  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  Direzione  generale  per  la   sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale
e' stato richiesto  all'Autorita'  il  parere  sulle  modifiche  alla
Disciplina di cui al punto precedente; 
  Vista la deliberazione  dell'Autorita'  n.  586/2016/I/Gas  recante
«Parere al Ministro dello sviluppo  economico  sulla  modifica  della
disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore  dei
Mercati  Energetici»  con  la  quale  e'  stato  espresso  il  parere
favorevole alle modifiche alla Disciplina sopra citate; 
  Considerato  che  e'  necessario  dare  rapidamente  attuazione  al
Regolamento che ha istituito il codice di rete a livello europeo  per
il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri, sia
per armonizzare la disciplina del bilanciamento  a  livello  europeo,
sia per introdurre uno strumento di maggiore efficienza e  di  minori
costi per gli operatori e, possibilmente, anche per i consumatori  di
gas naturale; 
  Considerato  che  le   modifiche   alla   Disciplina   strettamente
funzionali all'avvio del nuovo sistema di bilanciamento di  cui  alla
deliberazione 312/2016/R/GAS che, in  particolare,  prevede  che  SRG
effettui  le  proprie  azioni  di  bilanciamento  presso   il   MGAS,
assicurano il rispetto  dei  principi  di  neutralita',  trasparenza,
obiettivita' ai quali il GME deve  uniformarsi  nell'esercizio  delle
proprie funzioni di Gestore del mercato del gas naturale; 
  Considerato che il GME garantisce  la  necessaria  terzieta'  nella
gestione  dei  mercati  con  lo  svolgimento   delle   attivita'   di
monitoraggio e vigilanza di cui al regolamento UE 1227/2011  inerente
l'integrita' e la trasparenza  dei  mercati  energetici  all'ingrosso
(c.d. REMIT) anche rispetto all'operativita' sul MGAS  di  SRG  quale
responsabile del bilanciamento; 
  Considerato che  le  modifiche  trasmesse  dal  GME  devono  essere
approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina,  secondo
la procedura di modifica urgente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Approvazione delle modifiche alla Disciplina 
 
  1. Le modifiche urgenti  alla  Disciplina,  trasmesse  dal  GME  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  Direzione  generale  per   la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche  in
data 29 settembre 2016 ed in  vigore  dal  30  settembre  2016,  sono
approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina medesima.
Il testo delle modifiche approvate alla citata Disciplina e' allegato
al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 
 
          Avvertenza: 
              L'allegato,  citato  nell'art.  1,  comma   1   -   non
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  e'  pubblicato  nel
          sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed  e'
          scaricabile al link: 
              http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/DecretiMi
          nisteriali