IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005,  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto Ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» e successive
modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto che l'approvazione della sostanza  attiva  pirimiphos  metile
decade  il  30  settembre  2017,  come  indicato   nell'allegato   al
regolamento (UE) 540/2011; 
  Visto in particolare  il  regolamento  (UE)  404/2015  che  proroga
l'approvazione di alcune sostanze attive tra le quali  il  pirimiphos
metile fino al 31 luglio 2018; 
  Vista la domanda presentata in data 18 febbraio  2016  dall'Impresa
Newpharm Srl, con sede legale in Santa Giustina in  Colle  (PD),  via
Tremarende, 24/B, finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione  del
prodotto fitosanitario Actellic Smoke Generator a base della sostanza
attiva pirimifos metile,  secondo  la  procedura  del  riconoscimento
reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in  un  altro  Stato  membro  Regno
Unito,  e'  stata  esaminata  e  valutata  positivamente   da   parte
dell'Istituto  convenzionato  ICPS  (Centro  internazionale  per  gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria); 
  Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Vista la nota del 4 ottobre 2016 con la quale  e'  stato  richiesto
all'impresa di inviare  la  pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo e ulteriore  documentazione
tecnico-scientifica da presentarsi  entro  12  mesi  dalla  data  del
presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2016 da cui risulta  che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 luglio
2018,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
pirimifos metile; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Newpharm Srl, con sede legale in Santa Giustina in  Colle
(PD), Via Tremarende, 24/B, e' autorizzata fino al 31 luglio 2018, ad
immettere in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  ACTELLIC  SMOKE
GENERATOR, a base della sostanza  attiva  pirimifos  metile,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  L'Impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici
aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Regno Unito. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento  dell'Impresa  Octavius  Hunt  Limited-Stabilimento   di
Bristol (England). 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da     g
3-6-9-15-18-21-25-30-31-36-40-42-45-50-60-75-90-100-200-300-400-500-6
00-700-750-800-900 e Kg 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-7,5-10. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16619. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it. 
    Roma, 8 novembre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco