IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data  15  aprile  2016  dall'Impresa
Adama Makhteshim Ltd, con sede in P.O.B.  60  -  84100  Beer-Sheva  -
Israele, rappresentata in Italia dall'Impresa Adama Italia S.r.l. con
sede in Grassobbio (BG), via Zanica n. 19,  finalizzata  al  rilascio
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ZELIG  GR  50  a  base
della  sostanza  attiva  Clorpirifos,  secondo   la   procedura   del
riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del  regolamento  (CE)
n. 1107/2009; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, tra cui
Clorpirifos fino al 30 giugno 2016; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 762/2013 della  Commissione
del 7 agosto 2013, recante deroga al regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione
di alcune sostanze attive tra cui  Clorpirifos  fino  al  31  gennaio
2018; 
  Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa  medesima
per il rilascio di  detta  autorizzazione,  gia'  registrata  per  lo
stesso uso e con pratiche agricole  comparabili  in  un  altro  Stato
membro Spagna, e' stata esaminata e valutata positivamente  da  parte
dell'Istituto convenzionato quale ICPS Centro Internazionale per  gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Viste le note del 3 agosto e 21 ottobre 2016 con le quali e'  stato
richiesto  all'Impresa  di  inviare  la   pertinente   documentazione
necessaria a completare il suddetto iter  autorizzativo  e  ulteriore
documentazione tecnico-scientifica da presentarsi entro 12 mesi dalla
data del presente decreto; 
  Viste le note pervenute in data 10 ottobre e 28 ottobre 2016 da cui
risulta che la suddetta Impresa ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'Ufficio che ha investito  l'Istituto  valutatore  per  rivedere,
alcune controdeduzioni formulate dall'Impresa stessa; 
  Considerato   che   il   suddetto   Istituto   ha   accettato    le
controdeduzioni formulate dall'Impresa e ha di conseguenza rivisto le
condizioni d'impiego del prodotto in questione; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  fitosanitario  fino  al  31
gennaio 2018,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva Clorpirifos; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Adama Makhteshim Ltd, con  sede  in  P.O.B.  60  -  84100
Beer-Sheva - Israele,  rappresentata  in  Italia  dall'Impresa  Adama
Italia S.r.l., con sede in Grassobbio (Bergamo), via Zanica n. 19, e'
autorizzata fino al 31 gennaio 2018, ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario ZELIG GR 50,  a  base  della  sostanza  attiva
Clorpirifos,  con  la  composizione  e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  L'Impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici
aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Spagna. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' preparato negli stabilimenti delle imprese: 
  Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara); 
  Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi); 
  Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina); 
  Kollant S.r.l. - Maniago (Pordenone); 
  Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo); 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli
stabilimenti delle Imprese: 
    Adama Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva (Israele); 
    Indalva SL - Orihuela - Alicante Espana. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: Kg 0,5-1-5-10-20. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16737. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it. 
    Roma, 16 novembre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco